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I contratti di promozione e conclusione degli affari: la commissione


La commissione è quel contratto di mandato che ha per specifico oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario.
Il commissionario, pur operando in nome proprio, non diviene mai proprietario dei beni che vende per conto del committente; non assume dunque alcun rischio dell’invenduto e il suo compenso è costituito, di regola e come per l’agente, da una provvigione sull’affare.
Il commissionario di differenzia, però, dall’agente perché stipula i contratti in nome proprio.
Della disciplina della commissione, per lo più di rinvio al mandato, è sufficiente ricordare che il commissionario:
- è autorizzato a concedere dilazioni di pagamento in conformità agli usi;
- pur conservando il diritto alla provvigione può acquistare per sé i beni (pagandoli quindi a prezzo inferiore rispetto a quello di mercato);
- a differenza dell’agente, risponde verso il committente dell’adempimento del contratto da parte del terzo contraente.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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