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Il franchising


L’integrazione fra produttore e distributore, già forte nella concessione di vendita, diviene ancora più stretta nel franchising.
Tale contratto è definito nella l. 129/2004 come il contratto fra due soggetti giuridici economicamente e giuridicamente indipendenti in base al quale una parte (della affiliante o franchisor) concede la disponibilità all’altra (detta affiliata o franchisee), verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale dell’affiliante, quali per esempio marchi e altri segni distintivi, brevetti di invenzioni o modelli, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
Il contratto di franchising consiste nei seguenti obblighi a carico delle parti:
- l’affiliante assume l’obbligo di consentire all’affiliato l’utilizzazione dei diritti ai quali si è appena fatto cenno;
- l’affiliato assume l’obbligo di organizzare a proprie spese e, dunque, con propri investimenti, il luogo della vendita dei beni e della prestazione dei servizi che deve in genere rispondere a requisiti prefissati dall’affiliante;
- l’affiliato deve versare all’affiliante un corrispettivo (c.d. royalties) normalmente commisurato ad una parte del fatturato.
L’affiliato, nella maggior parte dei casi, pur ricevendo vantaggi dall’affiliazione in termini di conoscenza nel mercato e occasioni di guadagno, è la parte debole del rapporto in quanto la sua immagine di imprenditore è totalmente assorbita sul mercato da quella dell’affiliante.
Le principali regole a tutela dell’affiliato sono così sintetizzabili:
- a protezione dell’affiliato si prevede la forma scritta del contratto a pena di nullità, nonché un contenuto minimo essenziale;
- la durata del contratto, se a tempo determinato, deve essere tale da garantire l’ammortamento dell’investimento e comunque non inferiore a 3 anni;
- si richiede che l’affiliante abbia sperimentato sul mercato la propria formula commerciale per costituire una rete di affiliazione;
- si sottolineano espressamente i doveri di buonafede, lealtà e correttezza a carico di entrambe le parti.
Per taluni versi affine al franchising, pur non essendo ascrivibile alla categoria dei contratti di distribuzione, è il merchandising.
Esso ha in comune con il franchising la concessione della licenza dell’uso di un marchio noto a favore del licenziatario, e anzi in ciò sostanzialmente si esaurisce.
Proprio la celebrità del marchio, e dunque la particolare rinomanza sul mercato dell’impresa licenziante, conducono talvolta le parti a prevedere standard qualitativi della produzione.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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