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Gli obblighi delle parti


L’appaltatore deve eseguire l’opera o il servizio “a regola d’arte”.
Questa clausola generale consente di tener conto dell’evoluzione delle conoscenze tecniche nonché delle pratiche e degli usi del settore del mercato al quale si riferisce l’opera o il servizio.
La materia per l’esecuzione dell’opera va fornita, salvo patto contrario, dall’appaltatore, il quale deve eseguire l’opera o il servizio secondo modalità convenute con il committente nel contratto d’appalto (normalmente detto capitolato).
L’appaltatore deve sempre concordare con il committente le variazioni dell’opera che ritiene necessarie; da canto suo il committente può sempre richiedere variazioni dell’opera salvo, in questo caso, il diritto dell’appaltatore al maggior compenso ovvero, in caso di variazioni superiori di 1/6 del prezzo o che comportino notevoli modificazioni dell’opera, di recedere dal contratto.
Il committente ha l’obbligo di pagare all’appaltatore il prezzo, determinabile in vari modi: a “misura” (cioè variabile e determinabile in via definitiva al termine dell’opera o del servizio) o in via globale (“a corpo”), il che implica che le variazioni apportate dall’appaltatore non danno diritto ad aumento del corrispettivo.
Il legislatore disciplina poi la c.d. revisione del prezzo.
In caso di aumento o diminuzione superiore del 10% dei materiali o della mano d’opera per eventi non prevedibili incidenti per oltre 1/10 sul prezzo dell’appalto, spetta all’appaltatore (in caso di aumento) o al committente (in caso di diminuzione) il diritto all’adeguamento del prezzo per la parte eccedente il 10%.
Sempre con la stessa finalità si sono sviluppate le clausole c.d. di hardschip.
Va, infine, segnalata la norma particolare che attribuisce ai dipendenti dell’appaltatore l’azione diretta contro il committente per il pagamento delle somme loro dovute dall’appaltatore fino alla concorrenza del debito che il committente abbi a verso quest’ultimo al momento della loro domanda.
Il committente ha il diritto di controllare l’esecuzione dell’opera in ogni momento e, ove ne rilevi l’inadempimento, di richiedere, a pena di risoluzione del contratto, che l’appaltatore adempia correttamente ai suoi obblighi; ha altresì diritto a verificare l’opera prima di prenderla in consegna.
Tale operazione, nella pratica chiamata collaudo, va compiuta non appena l’appaltatore mette in grado il committente di eseguirla e termina, se ha esito positivo, con l’accettazione dell’opera.
Se non è diversamente previsto, il diritto dell’appaltatore al corrispettivo sorge con l’accettazione dell’opera.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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