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L’impresa e il contratto di assicurazione


L’assicurazione è un contratto che può essere stipulato soltanto da un’impresa di assicurazione: un istituto pubblico, una s.p.a. debitamente autorizzata, una società cooperativa, una mutua assicuratrice.
Tale riserva di attività si spiega con la particolare rilevanza e delicatezza che l’attività assicurativa presenta sia sul piano economico, sia su quello sociale.
L’assicurazione è definita nell’art. 1882 c.c. come “il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”: la prestazione dell’assicuratore, dunque, è incerta nell’an e nel quantum.
Il controllo pubblico sulle imprese di assicurazione mira a garantire che l’esercizio dell’attività assicurativa rispetti queste regole tecniche di corretta amministrazione e che l’utilizzazione delle notevoli liquidità che affluiscono ex ante all’impresa siano investite secondo criteri di prudenza.
Alla sorveglianza sulle imprese di assicurazione sovrintende l’Isvap.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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