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Il conto corrente bancario


Il principale contratto bancario non ha un’organica disciplina nel codice civile: è il conto corrente bancario.
Tale contratto è il tronco nel quale si innestano i principali servizi che la banca offre alla clientela, specie con riguardo alla funzione di pagamento tramite l’uso del denaro disponibile presso la banca.
Il principio base è enunciato nell’art. 1852 c.c.: le somme a credito del cliente sul conto corrente sono immediatamente disponibili da parte del correntista.
Il contratto regola le forme con le quali il cliente può usare la somma disponibile: normalmente è prevista la c.d. convenzione di assegno con la quale il cliente, depositato lo specimen della sua firma, riceve il carnet di assegni da utilizzare per i pagamenti.
Con il conto corrente la banca si impegna a svolgere per il cliente il c.d. servizio di cassa:
- consentendogli di prelevare le somme disponibili e di impartire ordini di pagamento in favore di terzi (oltre agli assegni, i c.d. ordini di bonifico);
- obbligandosi a ricevere gli accrediti in suo favore: versamenti in contanti, bonifici di terzi, versamenti di assegni e altri titoli emessi da terzi in favore del correntista.
In ogni momento il conto corrente presenta un saldo, quale risultato algebrico delle rimesse.
Nella prassi bancaria di distinguono tre tipi di saldo:
- saldo contabile, cioè quello che risulta dall’annotazione in conto di accrediti e addebiti in mero ordine cronologico di esecuzione;
- saldo per valuta, cioè quello derivante dalla valuta di ogni rimessa e preso a base per il calcolo degli interessi;
- saldo disponibile in favore del correntista, cioè l’importo di cui, in un dato momento, il correntista può liberamente disporre.
Il conto corrente può essere intestato a più persone (contestazione del conto), con facoltà di operare in via disgiunta o congiunta.
In entrambi i casi i contestatari sono debitori solidali per gli obblighi derivanti dal conto; ma solo nel primo caso sono anche creditori solidali.
In caso di contestazione con facoltà congiunta gli ordini di disposizione sono vincolanti per la banca solo se provengono da tutti i cointestatari.
La banca è tenuta a informare periodicamente il cliente (comunque ogni anno) sullo svolgimento del rapporto.
Dal ricevimento di tale comunicazione, che avviene tramite il c.d. estratto conto, decorre il termine di 60 giorni, allo scadere del quale, in assenza di opposizione, il conto si intende approvato.
Infine le parti possono liberamente recedere dal contratto di conto corrente a tempo indeterminato, salvo preavviso.
In caso di conto con saldo passivo, il recesso comporta per il correntista l’obbligo di immediato pagamento alla banca.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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