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Mutui e finanziamenti speciali


La banca può naturalmente esercitare il credito anche utilizzando lo strumento di diritto comune del mutuo (più spesso, in campo bancario, denominato finanziamento) che si distingue dall’apertura di credito per il fatto di perfezionarsi con la consegna del denaro mutuato; in altri termini, consiste non in una messa a disposizione, ma in una dazione di denaro.
Tuttavia alcune forme di finanziamento bancario hanno una regolamentazione speciale alla quale si fa brevemente cenno:
credito fondiario, ha per oggetto la concessione di finanziamenti a medio-lungo termine (con scadenza pari ad almeno 18 mesi) garantiti da ipoteca.
La disciplina speciale del credito fondiario consta prevalentemente di regole di favore per la banca in tema di:
- formalità costitutive della garanzia ipotecaria;
- procedimento esecutivo in caso di inadempimento;
oltre a ciò, la disciplina prevede:
- riduzione della garanzia proporzionalmente al rimborso del credito;
- risoluzione per inadempimento (possibile solo in caso di ritardato pagamento delle rate di rimborso per almeno 7 volte);
- finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, credito agrario e credito peschereccio, finanziamenti la cui disciplina speciale si compendia nella possibilità di costituire in favore della banca una particolare forma di garanzia, rappresentata da un privilegio speciale convenzionale sui beni mobili.
Tale garanzia, in deroga ai principi generali del pegno, può estendersi alla generalità dei beni mobili delle imprese finanziate.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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