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Servizi di investimento e servizi accessori; strumenti e prodotti finanziari

Servizi di investimento e servizi accessori; strumenti e prodotti finanziari

Il TUF e il regolamento intermediari Consob dettano una serie di norme che si applicano in via generale alla prestazione dei servizi di investimento e accessori e alla stipulazione dei relativi contratti.
I servizi di investimento sono quelli oggetto di riserva in favore dei soggetti abilitati sopra indicati e comprendono le seguenti operazioni:
- la negoziazione per conto proprio o di terzi;
- il collocamento;
- la gestione individuale di portafogli di investimento;
- la ricezione, trasmissione e mediazione di ordini.
I servizi accessori possono essere svolti da chiunque, ma qualora prestati da soggetti abilitati sono sottoposti alle stesse regole generali dei servizi di investimento.
Il loro elenco comprende:
- custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
- locazione di cassette di sicurezza;
- concessione di finanziamenti agli investitori per operazioni relative a strumenti finanziari tramite il soggetto che concede il finanziamento;
- consulenza finanziaria alle imprese;
- servizi connessi all’emissione o al collocamento di strumenti finanziari;
- consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
- intermediazione in cambi.
Gli strumenti finanziari includono:
- azioni e titoli rappresentativi di capitale di rischio e di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
- quote di fondi comuni di investimento;
- titoli negoziati sul mercato monetario;
- titoli che consentano di acquisire gli strumenti finanziari sopraindicati;
- strumenti finanziari c.d. derivati: si tratta di contratti con i quali le parti pongono in essere un’attività speculativa sulle variazioni di prezzo di determinati beni o strumenti finanziari, ovvero sulle variazioni dei tassi di interesse, dei cambi o di determinati indici di borsa.
In genere essi assumono la forma di contratti a termine, nei quali le parti si impegnano a una determinata scadenza:
- ad acquistare beni o strumenti finanziari a un prezzo prefissato (c.d. futures);
- a concedere, dietro corrispettivo, un’opzione di acquisto o di vendita di strumenti finanziari a un prezzo prestabilito;
- all’acquisto di una quantità di valuta a un determinato tasso di cambio ovvero a effettuare un prestito ad un tasso di interesse prefissato;
- a versare un certo importo in conseguenza della variazione del valore dell’indice di riferimento assunto.
La loro alta rischiosità fa sì che la legge e, soprattutto, i regolamenti Consob prevedano regole specifiche a maggior tutela degli investitori.
Talvolta, il legislatore non basa la disciplina sulla nozione di strumenti finanziari, ma su quella di prodotti finanziari: tali sono “gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”.
Si tratta, quindi, di una categoria sovraordinata, dei contorni non ben delineati, volta a “chiudere” il sistema evitando che l’individuazione casistica degli strumenti finanziari possa offrire spazi di elusione della disciplina.
Peraltro il TUF concerne delle esenzioni:
- prevede che non sia assoggettata alle regole sulla sollecitazione all’investimento la raccolta di depositi bancari o postali realizzata senza l’emissione di strumenti finanziari;
- esonera dalle norme sull’appello al pubblico risparmio alcuni strumenti finanziari quali, per esempio, le obbligazioni bancarie non quotate, che pure presentano i requisiti per essere attratti nella categoria di prodotti finanziari.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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