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I fondi comuni di investimento


Nella regolamentazione dei fondi comuni di investimento sono coinvolti vari soggetti.
Anzitutto la SGR incaricata della gestione del fondo, costituito dai versamenti di denaro e di strumenti finanziari degli investitori che vi partecipano (i partecipanti); poi la banca depositaria, soggetto diverso dal gestore, la cui funzione è di custodire gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide del fondo comune; infine, la società promotrice del fondo, che deve essere una SGR, solitamente coincidente con quella incaricata della gestione.
Il TUF prescrive la redazione di un regolamento del fondo, elaborato dalla SGR e sottoposto all’approvazione della Banca d’Italia.
Le tipologie dei fondi si distinguono a seconda:
- dei beni e strumenti finanziari in cui è possibile investire il patrimonio: si hanno così fondi azionari, monetari, obbligazionari;
- delle modalità di gestione del patrimonio: si hanno così i fondi speculativi, che possono operare anche in deroga ai divieti e alle norme prudenziali stabiliti dalla Banca d’Italia; i fondi armonizzati e non armonizzati, dove i primi rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive comunitarie e sono sottoposti a regole più stringenti sulle modalità di gestione del patrimonio; i fondi a capitale protetto, che adottano politiche di investimento atte a minimizzare le perdite del capitale investito;
- delle modalità di partecipazione e di uscita dal fondo: si hanno così i fondi c.d. aperti, in cui l’ingresso può avvenire in ogni momento con la sottoscrizione di quote e altrettanto libera è l’uscita (con l’obbligo di rimborso delle quote da parte della SGR), e i fondi c.d. chiusi, in cui l’ingresso è legato alla sottoscrizione delle quote nel momento della loro emissione e l’uscita può avvenire solo a scadenze prefissate;
- delle forme di godimento dei risultati della gestione: si hanno così i fondi c.d. ad accumulazione, in cui i risultati di gestione confluiscono nel fondo accrescendo il valore della quota di partecipazione, e i fondi che danno invece diritto a percepire una liquidazione periodica dei risultati della gestione;
- dei soggetti che possono aderirvi: si hanno così i fondi riservati, le cui quote possono essere sottoscritte solo da investitori qualificati e ai quali sono concesse deroghe alle ordinarie regole prudenziali in tema di investimenti.
La partecipazione al fondo avviene con la sottoscrizione delle quote di partecipazione.
Il fondo comune è un patrimonio autonomo, distinto dal patrimonio della SGR, dagli altri fondi gestiti dalla SGR, da quello della banca depositaria e da quello dei singoli partecipanti al fondo.
Sui beni e strumenti finanziari che lo compongono, dunque, non possono soddisfarsi i creditori dei predetti soggetti; i creditori dei singoli partecipanti possono tuttavia agire sulla quota di partecipazione del loro debitore.
Le regole sullo svolgimento dell’attività di gestione da parte della SGR sono contenute nel TUF, nel regolamento intermediari della Consob e nel regolamento della Banca d’Italia; si distinguono in regole generali di comportamento e regole particolari volte a determinare specificamente le scelte di investimento della SGR in attuazione del principio della limitazione e diversificazione del rischio.
In linea generale tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella struttura del fondo devono agire in modo indipendente e nell’interesse dei partecipanti.
Tale principio si concretizza in regole di comportamento analoghe a quelle previste per i gestori di portafogli individuali.
Quanto alla limitazione e diversificazione del rischio e all’agevole liquidabilità dell’investimento, la Banca d’Italia, con regole variabili a seconda dei tipi di fondi, impone, anzitutto, limiti al compimento di operazioni rischiose o all’investimento in beni o strumenti finanziari di difficile liquidabilità.
Sono poi posti limiti quantitativi (basati su una percentuale delle attività del fondo) agli investimenti in strumenti finanziari dello stesso emittente o di soggetti appartenenti allo stesso gruppo e anche agli investimenti in depositi bancari o in strumenti finanziari derivati.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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