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Le società di investimento a capitale variabile


Le società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono i versamenti in denaro o strumenti finanziari degli investitori i quali, invece di ricevere come nei fondi comuni quote di partecipazione in un fondo, diventano azionisti della SICAV.
Essi potranno “monetizzare” il loro investimento e trarne le relative utilità vuoi alienando le azioni vuoi ottenendone il rimborso.
La SICAV si configura come una s.p.a. a oggetto esclusivo in cui l’investitore può liberamente accedere e altrettanto liberamente uscire, ottenendo in ogni momento il rimborso delle azioni.
Il patrimonio della SICAV, costituito dai versamenti degli investitori e dagli investimenti effettuati, coincide con il capitale sociale.
Nello statuto della SICAV sono previste le caratteristiche della gestione del patrimonio sociale, con le stesse funzioni svolte dal regolamento del fondo comune di investimento.
La gestione del patrimonio della SICAV può essere delegata a una SGR; le regole prudenziali sulla gestione del patrimonio sociale ai fini di limitazione e diversificazione del rischio ricalcano quelle appena ricordate per i fondi comuni di investimento.
La disciplina specifica della SICAV si risolve in una serie di deroghe alla disciplina generale delle s.p.a., in ragione della sua struttura e delle finalità della partecipazione (autorizzazione alla costituzione da parte della Banca d’Italia, iscrizione in apposito albo, ecc…).

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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