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Le società tra professionisti


E’ sempre stata controversa, e lo è tuttora, la possibilità di svolgere in forma societaria le professioni intellettuali.
Molte sono state le ragioni di volta in volta addotte per la soluzione negativa: la non riconducibilità dell’attività dei professionisti intellettuali alla nozione di attività economica; il carattere pretesamente non organizzato dell’attività; addirittura l’assenza di finalità lucrativa.
Nessuna delle ragioni ora elencate ha fondamento nel diritto e nella realtà dei fatti; il professionista intellettuale svolge certamente un’attività economica al fine di trarne guadagno; la sussistenza dell’organizzazione va accertata in concreto ma, poiché l’art. 2247 c.c. non richiede che l’attività economica da esercitarsi in società debba necessariamente essere impresa, anche tale preteso ostacolo in realtà non ha consistenza.
La ragione più invocata per negare cittadinanza alla società tra professionisti era ed è quella per cui l’esercizio in forma societaria di tale attività configgerebbe irrimediabilmente con il principio della personalità della prestazione posto dall’art. 2232 c.c.
Il semaforo verde per ora è stato dato, con il d. lgs. 96/2001, solo alle società tra avvocati che, per l’opinione più restrittiva, rappresenterebbero l’unico caso di legittimo esercizio societario delle professioni intellettuali.
Per verificare la compatibilità fra personalità della professione intellettuale e il suo esercizio societario si può partire dall’illustrazione della disciplina della società di avvocati:
- il tipo societario che fornisce la disciplina residuale della società di avvocati è la società in nome collettivo;
- la società fra avvocati ha per oggetto l’esercizio in comune dell’attività professionale dei soci, ne rappresenta l’unica possibile forma e deve avere nella ragione sociale l’indicazione dei nomi dei soci (o di uno o più di essi seguita dall’indicazione s.t.p.);
- l’amministrazione non può essere affidata a un terzo e l’incarico professionale deve essere eseguito da uno o più soci avvocati; il cliente può scegliere quale dei soci deve svolgerlo;
- la responsabilità per le obbligazioni che derivano dall’esercizio dell’attività professionale grava, oltre che sulla società, anche sui soci incaricati dello svolgimento del mandato professionale, o su tutti i soci ove al cliente non sia stato comunicato il nome dei professionisti incaricati.
Anche questa materia è in rapida evoluzione.
Il recente d.l. 223/2006 sembra dare per presupposta l’ammissibilità delle società di persone tra professionisti, ammettendo espressamente anche quelle interprofessionali.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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