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Conferimenti e capitale e l'obbligo di collaborazione


L’obbligo generale di collaborazione dei soci

La persona del socio assume carattere essenziale nell’assetto dei rapporti sociali.
In linea di principio, il socio concorre a determinare le scelte gestionali della società e, salvo il caso dei soci accomandanti, risponde per le obbligazioni sociali da chiunque dei soci siano state assunte.
Ne consegue che gli obblighi dei soci verso la società non si limitano soltanto agli aspetti patrimoniali del conferimento dei beni promessi, ma sul socio grava una generale obbligo di collaborazione verso la società.

Conferimenti e capitale

I soci sono tenuti a effettuare in favore della società i conferimenti ai quali si sono obbligati con il contratto sociale.
Pervero, la legge in via del tutto generale presume che, nel silenzio del contratto, i soci siano comunque tenuti, in parti eguali, a conferire quanto necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale.
Nella società di persone non vi sono limitazioni in ordine alle entità conferibili: in particolare è certamente possibile, accanto ai conferimenti di denaro, di beni e di crediti, anche il conferimento d’opera e di servizi.
Il capitale sociale non menzionato espressamente come elemento del contratto di società di persone; tuttavia, per le s.n.c. e le s.a.s. il concetto di capitale sociale emerge in almeno due luoghi: art. 2303 c.c. (divieto di distribuire utili se il capitale è in perdita) e art. 2306 c.c. (tutela dei creditori in caso di riduzione del capitale).
Ne discende allora che, pur mancando una previsione di capitale minimo, il valore dei conferimenti indicato nell’atto costitutivo rappresenta il capitale della società.
L’istituto del capitale sociale ha, nella s.n.c. e nella s.a.s., un rilievo sensibilmente minore rispetto a quello delle società di capitali.
Infatti, la valutazione dei conferimenti diversi dal denaro non è accompagnata da regole di tutela dell’effettività del valore loro attribuito dai soci.
La disciplina legale dei singoli conferimenti è così sintetizzabile:
- nel silenzio del contratto sociale i conferimenti devono essere effettuati in denaro;
- i beni in natura possono essere conferiti in proprietà o in godimento;
- il conferimento di credito implica a carico del socio la garanzia della solvenza del debitore ceduto;
- il conferimento d’opera può anche non essere capitalizzato, in questo caso conferisce solo il diritto agli utili nella misura determinata dal contratto sociale.
Nelle società di persone, infine, il principio di proporzionalità fra valore dei conferimenti e quota di partecipazione è derogabile.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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