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La liquidazione della quota al socio uscente


Al socio uscente, ovvero agli eredi del socio defunto, spetta la liquidazione della quota: cioè una somma di denaro che ne rappresenta il valore “in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento”.
Obbligata diretta al pagamento della quota è la società, e non gli altri soci.
Il termine per il pagamento è fissano in 6 mesi da quando si verifica lo scioglimento del rapporto.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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