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I conferimenti nelle s.p.a.


Nelle s.p.a. possono essere imputati a capitale sociale solo i conferimenti di denaro e quelli di crediti e di beni in natura.
Non sono imputabili a capitale gli apporti di prestazione d’opera o di servizi.
Ciò non significa che un soggetto non possa ricevere azioni a fronte dell’impegno di eseguire prestazioni d’opera o di servizi; vuol dire che il suo apporto non è imputabile a capitale.
E’ ben possibile, infatti, che la non imputabilità a capitale di quanto promesso da un socio venga sopperita da un maggiore conferimento di altri soci con successiva distribuzione delle azioni non proporzionale a quanto da ciascuno conferito a capitale.
Ciò comporta che complessivamente l’importo dei conferimenti imputabili e imputati a capitale non sia inferiore al suo ammontare nominale.
Anche per quanto concerne i conferimenti in denaro e in natura non è necessario che tutto il loro valore venga imputato a capitale: nulla vieta che il valore dei conferimenti sia superiore all’ammontare globale del capitale.
E’ l’ipotesi che si verifica quando le azioni vengono emesse con sovrapprezzo, cioè quando il valore d’emissione delle azioni è superiore al loro valore nominale.
L’importo dei conferimenti dei conferimenti che essere l’ammontare globale del capitale sociale è imputato direttamente a patrimonio della società.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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