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L’azione di responsabilità del socio o del terzo


L’azione menzionata nell’art. 2395 c.c. ha un presupposto radicalmente diverso in quanto si fonda sul compimento di atti colposi o dolosi degli amministratori che abbiano provocato un danno diretto al patrimonio del singolo socio o del terzo.
Esempio classico è quello degli amministratori che abbiano predisposto una situazione patrimoniale falsa con la quale inducono un soggetto a sottoscrivere azioni della società o ad accordarle un finanziamento.
Per via di tale eterogeneità con le altre azioni, l’art. 2395 c.c. prevede che le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo.
L’azione si prescrive in 5 anni dal compimento dell’atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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