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Le decisioni “annullabili”


L’art. 2479 ter c.c. regola le decisioni “che non sono prese in conformità della legge e dell’atto costitutivo”, fattispecie che corrisponde alla definizione delle delibere annullabili della s.p.a.
Le decisioni annullabili possono essere impugnate da ciascun socio che non vi abbia consentito, da ciascun amministratore e, se esistente, dal collegio sindacale; il termine per impugnarle è di 90 giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.
La restante disciplina delle decisioni annullabili si modella su quella delle s.p.a.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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