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Lo scopo mutualistico delle società cooperative


Caratteristica funzionale precipua delle società cooperative è il perseguimento del c.d. scopo mutualistico, cioè della finalità di fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che potrebbero ottenere sul mercato.
A tutela dell’affidamento dei terzi, la denominazione sociale, deve contenere l’indicazione di società cooperativa.
Esse debbono iscriversi, oltre che nel registro delle imprese, anche in apposito albo istituito presso il ministero delle attività produttive.
Benché le cooperative siano caratterizzate dallo scopo mutualistico, la legge non esclude affatto che esse possano agire con non soci e perseguire parzialmente lo scopo lucrativo distribuendo utili fra i soci.
Peraltro, lo svolgimento dell’attività anche con terzi è possibile solo se ciò viene espressamente previsto nell’atto costitutivo e la distribuibilità di utili fra i soci, benché permessa, è assai circoscritta.
A seguito della riforma si devono distinguere due categorie di cooperative: quelle c.d. a mutualità prevalente e le altre.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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