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Azioni e quote dei soci cooperatori


Le partecipazioni dei soci cooperatori possono essere rappresentate da azioni o quote: la prima ipotesi presuppone che il modello di riferimento sia quello della s.p.a.; la seconda ammette sia s.r.l. che s.p.a.
Salvo quanto previsto in leggi speciali, il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a 25 euro né, per le azioni, superiori a 500 euro e nessun socio può avere una quota superiore a 100.000 euro.
Tali limiti non si applicano nei seguenti casi:
- conferimenti di beni in natura o di crediti;
- aumento del capitale, nei limiti del 20%, di quello originario;
- aumento del capitale mediante imputazione dei ristorni;
- ai soci diversi dalle persone fisiche.
L’atto costitutivo deve stabilire i requisiti per l’ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.
In relazione all’oggetto sociale, possono essere ammessi solo soggetti che siano con esso coerenti.
È possibile la c.d. ammissione in prova (che non può comunque superare i 5 anni) in funzione della formazione del cooperatore e del suo inserimento nell’impresa; i soci in prova non possono in ogni caso superare ⅓ del numero totale dei cooperatori.
Le linee fondamentali della procedura d’ammissione sono tracciate dalla legge.
La competenza è degli amministratori, i quali provvedono collegialmente su domanda dell’interessato.
Il nuovo socio deve versare, oltre l’importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo determinato annualmente dall’assemblea su proposta degli amministratori.
Se gli amministratori rigettano la domanda, l’aspirante socio, entro 60 giorni, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea.
Quote e azioni della cooperativa possono essere cedute con effetto verso la società solo se la cessione è autorizzata dagli amministratori.
Il procedimento ricalca, con alcune differenza, quello di ammissione (all’assemblea si sostituisce il tribunale).
L’atto costitutivo può vietare la cessione della quota o delle azioni.
In tal caso, però, il socio, dopo che siano decorso almeno 2 anni dal suo ingresso in società, può recedere con preavviso di 90 giorni.
L’atto costitutivo, infine, può autorizzare gli amministratori a acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché il rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento non sia superiore a ¼ e l’acquisto o il rimborso sia effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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