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Le società estere extracomunitarie


L’art. 25 l. 218/1995 e gli art. 2508 ss. c.c. dettano regole particolari in tema di società costituite all’estero.
Tali norme trovano certa e integrale applicazione solo nei confronti delle società costituite in Stati esteri extracomunitari.
In base all’art. 25 l. 218/1995 le società sono disciplinate “dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione”.
Si applica dunque la legge del luogo di incorporazione, ma con un’importante deroga: “se la sede dell’amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l’oggetto principale”, la società è regolata dalla legge italiana.
Il criterio della sede effettiva deve intendersi in senso rigoroso, qualitativamente e quantitativamente.
Perché si applichi (integralmente) la legge italiana, infatti, devono trovarsi nel territorio dello Stato, sia il luogo ove gli organi competenti assumono in via prevalente le decisioni attinenti alla gestione dell’ente, sia quello dove effettivamente si svolge l’attività economica oggetto della società.
La norma, dunque, ben difficilmente riguarderà le multinazionali, potrà invece colpire fenomeni abusivi di costituzione all’estero al fine di sfuggire all’applicazione della legge italiana.
In ogni caso, in forza dei principi generali del diritto internazionale privato:
vanno comunque rispettate le c.d. norme di applicazione necessaria dell’ordinamento italiano (la cui opera di ricostruzione è affidata interamente all’interprete);
la legge straniera va disapplicata se i suoi effetti sono contrari all’ordina pubblico.
Gli artt. 2508 ss. c.c. regolano alcuni aspetti particolari delle società costituite all’estero.
Una società costituita all’estero, qualora istituisca una sede secondaria in Italia, deve provvedere all’adempimento delle regole pubblicitarie degli atti sociali previste per le società italiane; le risultanze della pubblicità degli atti sociali effettuate in Italia prevalgono su quelle, eventualmente difformi, dello Stato di origine.
Finché queste formalità non vengano rispettate chi agisce in nome della società risponde illimitatamente e solidalmente con essa per le obbligazioni sociali.
L’art. 2509 c.c. prevede che le società estere di tipo diverso da quelli regolati dal codice sono soggette alle norme della s.p.a. per quel che concerne gli obblighi relativi all’iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese e la responsabilità degli amministratori.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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