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Sul piano della determinazione del contenuto del contratto


Gli artt. 33 ss. cod. cons. riproducono la normativa sulle clausole c.d. vessatorie introdotta nel codice civile con la l. 52/96 e prevedono la nullità delle clausole “che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.
Si sottraggono a tale nullità le clausole:
- che riproducono disposizioni di legge;
- che attengono all’oggetto del contratto o all’adeguatezza del corrispettivo economico dei beni o dei servizi, purché chiare e comprensibili;
- che sono state oggetto di trattativa individuale.
L’art. 33 cod. cons. elenca una lunga serie di clausole che, sino a prova contraria, si presumono vessatorie.
Si tratta comunque di un elenco non tassativo.
La normativa rappresenta un significativo ampliamento della tutela contro le clausole vessatorie contenute nei c.d. contratti standard che, nel disegno originario del codice civile, era affidata al solo precetto formale della specifica approvazione per iscritto.
La tutela del consumatore in materia trova poi ulteriore presidio nell’introduzione della c.d. azione inibitoria in favore delle associazioni rappresentative dei consumatori al fine di ottenere dal giudice una pronuncia che, in via generale, inibisca al professionista l’uso di condizioni generali di contratto vessatorie.
E’ uno strumento di azione collettiva a tutela di interessi diffusi che è stato usato, e con successo, in numerose occasioni.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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