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Gli obblighi del compratore: presa in consegna del bene e pagamento del prezzo


L’obbligo principale del compratore è il pagamento del prezzo.
Tale obbligo non è menzionato nella disciplina del codice, ma è invece previsto dall’art. 60 Conv. Vienna e il suo inadempimento rileva ai fini del passaggio del rischio della perdita o del danneggiamento incolpevole dei beni.
Il codice si limita a prevedere che il pagamento del prezzo debba avvenire nel termine e nel luogo previsto dal contratto e, in difetto, alla consegna del bene; la Convenzione di Vienna fissa tale obbligo nel momento in cui il compratore ha avuto la possibilità di esaminare i beni.
Nelle vendite commerciali, specie in quelle che intercorrono tra soggetti che hanno tra loro una costante relazione di affari ovvero che hanno per oggetto beni quotati in borsa o compresi in un listino prezzi del venditore, non è infrequente che nei documenti contrattuali il prezzo non sia indicato espressamente.
Sia il codice civile che la Convenzione di Vienna dettano regole integrative, volte al fine di evitare pretestuose eccezioni di nullità del contratto.
L’art. 1474 c.c. prevede che se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore; per le vendite di beni aventi prezzo di borsa o di mercato il prezzo si desume dai relativi listini.
L’art. 55 Conv. Vienna prevede che nel caso in cui il prezzo non sia neppure implicitamente determinabile si reputa che le parti “abbiano implicitamente fatto riferimento al prezzo generalente praticato al momento della conclusione del contratto per beni dello stesso tipo”.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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