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Il pagamento del prezzo e il finanziamento nella vendita internazionale


Laddove lo scambio delle prestazioni non sia contestuale, sia perché i beni vanno trasportati da un luogo all’altro, sia perché sono pattuite dilazioni di pagamento rispetto alla consegna, le parti prevedono a carico del compratore l’obbligo di adottare sistemi di pagamento che rafforzino la sicurezza dell’adempimento (si pensi all’emissione di cambiali o alla prestazione di vere e proprie garanzie reali o personali).
Al riguardo assume particolare importanza il ruolo delle banche nell’ambito dei sistemi a pagamento.
Tale ruolo si svolge principalmente a mezzo dell’incasso documentario e del credito documentario.
Nel codice civile viene individuata una forma particolare di vendita, la vendita su documenti, nella quale si prevede che il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto, e che il pagamento del prezzo debba avvenire alla consegna dei documenti.
Proprio nello scambio “documenti contro prezzo”, che mitiga nella vendita internazionale la difficoltà delle parti di realizzare la contestualità fra consegna del bene e pagamento, si inserisce l’intermediazione bancaria nelle due forme sopra citate:
incasso documentario, la banca si limita a eseguire un mandato per conto del compratore, in base al quale verifica che i documenti presentati dal venditore siano formalmente conformi e, in caso positivo, paga il prezzo; il ruolo della banca nei confronti del compratore non è quello di finanziatore, ma di mero incaricato del pagamento e del controllo;
credito documentario, è l’operazione tipica di finanziamento delle vendite internazionali; la banca viene incaricata dal compratore di pagare il prezzo della merce al venditore.
In tale operazione il venditore assume la veste di beneficiario di un credito che la banca apre a suo favore.
Tale credito può essere revocabile e in tal caso la banca non assume un vero e proprio obbligo neo confronti del venditore; può essere invece irrevocabile e allora la banca, a mezzo della c.d. lettera di credito, si vincola a pagare il beneficiario.
La sicurezza del pagamento che in tal modo viene assicurata al compratore non sta solo nella solvibilità della banca, ma anche nel fatto, di estremo rilievo, che con tale meccanismo di pagamento l’obbligo della banca verso il venditore è autonomo rispetto alle vicende del contratto di vendita.
Questa disciplina conferisce rilievo centrale alle regole sul controllo dei documenti e alla questione, assai dibattuta, se debba trattarsi di un rigoroso controllo formale che autorizza il rifiuto del pagamento anche in caso di minima difformità o se invece debba essere un controllo ispirato a criteri di ragionevolezza, tesi verso la quale propende la giurisprudenza italiana.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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