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La ragione sociale delle società in accomandita semplice


Ragione sociale: deve essere formata dal nome di almeno un socio accomandatario.
non si richiede anche quello del socio accomandante, per evitare che terzi in contatto con la società possano fare affidamento sulla responsabilità personale= illimitata di tali soci, se uno di questi soci vuole inserire il suo nome nella ragione sociale perde i benefici del socio accomandante, e risponde a tutte le obbligazioni sociali in modo illimitato e solidale come i soci accomandatari.
Nb. non diventa accomandatario però, perciò è ancora escluso dall’amm.

Trasferimento della partecipazione sociale:
Soci accomandatari:
-per il trasferimento tra vivi della quota di partecipazione avviene solo con il consenso di tutti gli altri soci (accomandatari e accomandanti).
-per la trasmissione per causa di morte è necc anche il consenso degli eredi.
Soci accomandanti:
-per il trasferimento tra vivi è necc il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del cap.sociale (accomandatari e accomandanti)
-il trasferimento per causa di morte è libero

Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
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