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L'acquisto di partecipazioni in imprese diverse


L'acquisto di partecipazioni in imprese diverse è liberamente consentito salvo in due casi particolari:
-assunzione di partecipazioni in altre imprese se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto.
Si sostanzia in un divieto assoluto.
Non è chiaro la natura delle conseguenze che scaturiscono dall'eventuale violazione;in ogni caso non scaturirebbe il diritto di recesso in favore dei soci,posto che il cambiamento dell'oggetto non sarebbe conseguente ad una deliberazione assembleare ma frutto di una attività gestoria indebitamente posta in essere dagli amministratori.
-assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni medesime deve essere deliberata dall'assemblea.
Non si sostanzia in un divieto ma nella necessità che l'assunzione di una siffatta partecipazione venga deliberata dall'assemblea.
La ratio che giustifica l'introduzione di un limite ai poteri degli amministratori è in un'alterazione delle condizioni di rischio ordinariamente connesse al normale e fisiologico esercizio dell'attività.
Il rifermento alla responsabilità illimitata deve essere inteso come relativo a quelle ipotesi in cui detta responsabilità sia inerente e connaturata alla partecipazione in modo che sia l'assunzione della partecipazione l'insorgere del peculiare regime patrimoniale.
Quanto detto è da riferirsi all'acquisto di partecipazioni in snc,sas o sapa ma solo se in qualità di accomandatario,assunzione di partecipazioni in società semplici.

Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
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