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La rappresentanza nell'assemblea ordinaria delle s.p.a.


Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, solo qualora si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
Nelle società chiuse non vi è pertanto alcun limite al conferimento di una procura a tempo indeterminato spettando all'autonomia statutaria ogni eventuale determinazione al riguardo.
Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.
La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.
La legge riserva ai soci la nomina del presidente dell'assemblea:l'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti in assemblea.
Il presidente è una figura irrinunciabile in quanto rappresenta un organo dell'assemblea.
Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
Il presidente è assistito da un segretario designato nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti in assemblea.
Il segretario ha il compito di redigere il verbale e di prestare assistenza al presidente nello svolgimento delle attività a questo demandate.
L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
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