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Gli organi di controllo esterni delle s.p.a.


per lungo tempo nel nostro ordinamento il collegio sindacale quale organo di controllo ha avuto competenza esclusiva sulla contabilità e più specificatamente sui bilanci ordinari e straordinari delle società.
Questa esclusività man mano è diminuita a favore di organismi e soggetti esterni alla società quali i revisori contabili che possono svolgere l'attività in forma individuale o in forma societaria.
Tale disciplina si manifesta unitariamente sia per le società quotate che non prevedendo che il controllo contabile venga svolto da un revisore esterno con la possibilità per le società chiuse,in regime ordinario,le quali non siano tenute a redarre un consolidato di assegnare detto controllo al collegio sindacale purchè questo sia costituito interamente da revisori contabili iscritti nel registro,istituito presso il ministero della Giustizia.
In sintesi:
-nelle spa chiuse:il controllo contabile è affidato a un revisore contabile o a una società di revisione   
iscritti nel registro,istituito presso il ministero della Giustizia.
-nelle società ad azionariato diffuso lo stesso controllo deve essere effettuato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.
-nel caso di spa quotate tale controllo è svolto da società di revisione iscritte all'albo speciale.
La norma che regola i contenuti del controllo contabile che sembra rivolta esclusivamente ai revisori in realtà è rivolta anche nei confronti del collegio sindacale qualora tale funzione si da esso esercitata.
L'attività di controllo contabile consiste:
-nella verifica,con periodicità almeno trimestrale,della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione delle scritture contabili.
-verifica della corrispondenza del bilancio di esercizio e di quello consolidato ove redatto.
Qualora il revisore o la società di revisione non abbiano rilievi sul bilancio,la delibera che lo approva può essere impugnata solo da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.
L'attività svolta dal revisore o dalla società di revisione deve sempre essere attestata in un apposito libro.
L'incarico al revisore o alla società di revisione è conferito,sentito il collegio sindacale dall'assemblea.
Per un eventuale revoca del dell'incarico sono previste le medesime disposizioni previste per la revoca dei sindaci.
Il rapporto che il revisore o la società di revisione instaura con la società è puramente contrattuale non essendo soggetti facenti parte dell'assetto corporativo dell'impresa.
Per quanto riguarda la responsabilità dei revisori si prevede la disciplina attuata per i sindaci,tale responsabilità sarà di tipo contrattuale verso la società e di tipo extracontrattuale verso i singoli soci e i terzi.


Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
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