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Le funzioni del consiglio di sorveglianza delle s.p.a.

-nomina e revoca del membri del consiglio di gestione.
-approvazione del bilancio di esercizio e,dove redatto,anche del consolidato,dei documenti contabili redatti dal consiglio di gestione.
Per le deliberazioni del consiglio di sorveglianza:l'impugnazione non può essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.
La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il revisore non ha formulato rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.
Lo statuto può inoltre prevedere nel caso in cui il bilancio non sia approvato dal consiglio di sorveglianza,che l'approvazione ti tale bilancio spetti all'assemblea qualora lo richieda almeno 1/3 dei membri del consiglio di gestione.
-riferire per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta.
-i componenti del consiglio di sorveglianza devono poi partecipare alle assemblee e possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione.
La partecipazione alle riunioni del consiglio di gestione è affidata alla discrezionalità dei consiglieri di sorveglianza.
Per quanto riguarda la loro responsabilità è previsto che essi adempiano ai loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.
Essi sono responsabili solidalmente i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
Il controllo contabile è affidato a una società di revisione o ad un unico revisore.

Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
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