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Le forme di finanziamento delle società cooperative


Soci sovventori:
-apportano capitale di rischio alla s.c. attraverso azioni nominative/quote liberamente trasferibili
٠    non devono possedere i specifici requisiti soggettivi richiesti dallo statuto per partecipare all’attività d’impresa.
-L’atto può stabilire particolari condizioni favorevoli per tali soci, nella ripartizione degli utili e nel processo di liquidazione. Però sono posti dei limiti nella maggiorazione del tasso di remunerazione corrisposto a tali soci.
-L’atto può attribuire ai tali soci più voti, ma a tali soci non può mai spettare più di 1/3 dei voti spettanti a tutti i soci.
-Tali soci possono essere nominati amm, ma la maggioranza degli amm nel cda deve essere costituita da soci cooperatori.
Azioni di partecipazione cooperativa:
-Sono prive di diritto di voto
-sono privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso di capitale, inoltre le perdite incidono su di esse solo per la parte del loro valore, che eccede il valore delle altre azioni.
-Possono essere emesse nel limite delle riserve indivisibile o patrimonio netto
-Devono essere offerte in opzione almeno per metà ai soci e ai lavoratori dipendenti della s.c.
-È prevista un organizzazione di gruppo per i possessori di tali azioni, volta a tutelare gli interessi comuni
Obbligazioni: la s.c. può emettere obbligazioni, le quali son disciplinate come nella spa.
Strumenti finanziari: la s.c. può emettere strumenti finanziari, le quali son disciplinate come nella spa. L’atto stabilisce i diritti patrimoniali e amministrativi riconosciuti al possessore.

Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
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