Skip to content

Le società semplici e la loro costituzione


Società di persone:
non hanno riconosciuta la personalità giuridica, perciò i soci godono di un autonomia patrimoniale imperfetta, cioè  hanno una responsabilità illimitata verso le obbligazioni sociali.
I soci rispondono alle obbligazioni contratte prima con il patrimonio della società, poi con il loro in modo solidale ed illimitato.
Il patrimonio della società è relativamente autonomo rispetto a quello dei soci, e viceversa.
I creditori personali dei soci non possono soddisfarsi sul patrimonio della società, possono però far valere i loro diritti sulla quota di utili spettanti al socio debitore.
I creditori della società non possono soddisfarsi direttamente sul patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, devono prima soddisfare il loro credito con il patrimonio della società poi potranno agire nei confronti del patrimonio personale del socio.
Secondo l’art 2266 la società acquista diritti ed obbligazioni per mezzo dei soci, al pari di qualsiasi altro soggetto di diritto. Perciò i beni sociali sono di proprietà della società, alle obbligazioni sociali contratte dai soci risponde la società, a titolo di garanzia si pone la responsabilità dei soci.


Società semplici:
Questa società può esercitare solo attività non commerciale; inoltre se l’attività è di tipo non commerciale e i soci non specificano che tipo di società vogliono creare, troverà applicazione la disciplina di questa società.


Costituzione della società:
avviene con la stipula del contratto di società, per tale contratto è prevista la libertà di forma, infatti il contratto può essere concluso verbalmente oppure può risultare concluso da comportamenti concludenti (società di fatto).
Il silenzio delle parti è colmato dal legislatore con apposite norme suppletive.
Si prevede l’iscrizione nel registro delle imprese nella sezione speciale, con efficacia di pubblicità legale se l’esercizio è l’attività agricola.
Modifica dell’atto costitutivo: il contratto sociale può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci. Visto il rapporto di fiducia che intercorre tra i soci il consenso di tutti i soci è necessario anche per il trasferimento della quota sociale far vivi o in mortis causa.
Tutte le modifiche devono essere iscritte nel registro per avere efficacia di pubblicità legale.
Nb. nella snc irregolare è necc portare a conoscenza dei terzi le modifiche.



Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.