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Esclusione e scioglimento delle società semplici


Esclusione:
-Di diritto: il socio è fallito, un creditore del socio ha ottenuto al liquidazione della quota del socio escluso
-Facoltativa: caso in cui la decisione di esclusione è rimessa agli altri soci. l’esclusione viene deliberata dalla maggioranza ed ha effetto 30gg dopo la comunica al socio escluso, il quale potrà opporsi a tale delibera.
Casi di esclusione facoltativa: gravi inadempimenti degli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale, interdizione del socio, impossibilità di esecuzione del conferimento per cause non imputabili al socio.
Liquidazione della quota: il socio ottiene solo un somma in denaro, che rappresenta la sua quota, perché i beni conferiti in proprietà o in godimento non gli saranno restituiti fino alla fine della società.
Cause di scioglimento della società + liquidazione:
-È decorso il termine fissato nell’atto costitutivo
-L’oggetto sociale è stato conseguito oppure è impossibile raggiungerlo
-La volontà di tutti i soci, la società si scioglie se l’atto prevede che lo scioglimento può avvenire per la volontà della maggioranza.
d) La pluralità dei soci terminano il loro rapporto con la società e la stessa non riesce entro 6mesi ad avere nuovi soci (stesso numero di quelli che son andati via)
-Altre cause indicate nel contratto sociale
Dichiarato lo scioglimento della società, è necessario attraverso il procedimento di liquidazione soddisfare i creditori sociali e provvedere alla distribuzione delle quote dei soci.
Il procedimento di liquidazione viene effettuato da più liquidatori (anche non soci), nominati con il consenso di tutti i soci oppure dal tribunale. Questi possono essere revocati per volontà di tutti i soci o dal tribunale per giusta causa.
I liquidatori diventano amministratori:
-Poteri: questi possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione, cioè convertono in denaro i beni della società, pagano i creditori, ripartiscono fra i soci l’eventuale residuo attivo (residuo dell’attivo post pagamento creditori). Inoltre detengono la rappresentanza legale della società in giudizio.
-Divieti: non possono porre in essere operazioni che non siano inerenti con l’attività di liquidazione. Se violano tale divieto rispondono personalmente alle operazioni realizzate.
Inoltre non possono ripartire fra i soci i beni sociali, finchè non sono stati risarciti tutti i creditori sociali.

Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
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