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Le operazioni della società sulle proprie azioni

Le operazioni della s.p.a. sulle proprie azioni ed in particolare la loro sottoscrizione e compravendita sono particolarmente pericolose: potrebbero dar luogo all'elusione dell'obbligo di conferimento o del divieto di restituzione anticipata dei conferimenti eseguiti; potrebbero mettere in pericolo il corretto funzionamento dell'organizzazione societaria, concentrando i diritti di voto nelle mani degli amministratori e dei gruppi di comando; potrebbero infine dar luogo a manovre speculative volte ad alterare le quotazioni delle azioni.
In nessun caso la società può sottoscrivere le proprie azioni. Il divieto ha carattere assoluto; l'unica deroga è concessa per l'esercizio del diritto di opzione sulle azioni proprie detenute dalla società. Tale divieto colpisce tanto la sottoscrizione diretta (compiuta in nome della società) quanto la sottoscrizione indiretta (compiuta da terzi per conto della società).
In caso di violazione del divieto non si ha nullità della sottoscrizione ma le azioni si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o in caso di aumento del capitale sociale dagli amministratori. Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni di quest'ultima è considerato sottoscrittore per conto proprio.
L'acquisto da parte della società delle azioni proprie è un'operazione complessa e pericolosa, ma anche utile per ragioni di investimento anche se non è fruttifero per la società, e per ragioni di stabilizzazione del valore delle azioni. L'acquisto è possibile solo se ricorrono tre condizioni:
- avvenga nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili;
- possono essere acquistate solo azioni liberate;
- l'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria che ne fissa le modalità, ma sono gli amministratori che acquistano in concreto nei limiti della delibera.
 Il valore nominale delle azioni acquistate dalle società che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, le azioni acquistate violando queste condizioni devono essere alienate entro un anno, in mancanza si procede al loro annullamento e alla riduzione del capitale sociale.
 Casi speciali di acquisto:
- a titolo gratuito;
- in esecuzione di una delibera dell'assemblea di riduzione del capitale;
- per effetto di successione o fusione.
Ma se il valore nominale di queste azioni supera la quinta parte del capitale sociale, devono essere vendute entro 3 anni, in mancanza si procede al loro annullamento e riduzione del capitale sociale.
Le azioni proprie sono sterilizzate dal diritto di voto per tutto il tempo in cui si trovano nel portafoglio della società (gli amministratori potrebbero alterare gli equilibri a proprio favore, pericoloso per l'approvazione del bilancio).  Finchè restano di proprietà della società il diritto agli utili è attribuito proporzionalmente alle altre azioni ( se detengono il 90% e la società il 10% è come se avessero il 100%). L'assemblea deve autorizzare gli atti di disposizione, la vendita, e deve indicarne le modalità.
Alla società è vietato di concedere prestiti o fornire garanzie di qualsiasi tipo a favore di soci o di terzi per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni proprie, se non alle condizioni previste. Tali operazioni sono preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria. Gli amministratori della società predispongono una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico, l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. Nella relazione gli amministratori attestano altresì che l'operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato debitamente valutato. La relazione è depositata presso la sede della società durante i trenta giorni che precedono l'assemblea. Il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'assemblea straordinaria autorizza gli amministratori con delibera.  L'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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