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La distribuzione degli utili ai soci

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili ai soci. Non tutti gli utili però sono distribuibili fra i soci sotto forma di dividendi.
Se negli esercizi precedenti si è verificata una perdita del capitale sociale, non si possono ripartire gli utili fino a che il capitale sociale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma del 5% degli stessi per costituire la riserva legale (fin quando la stessa non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale). La riserva legale, se viene diminuita, deve essere reintegrata. La riserva legale costituisce un accantonamento contante di utili imposto per legge alla salvaguardia dell'integrità del capitale sociale.
Funzione simile assolve la riserva statutaria; a differenza di quella legale, la riserva statutaria è imposta dallo statuto (che stabilisce la quota degli utili da destinare alla stessa). Gli utili accantonati a riserva statutaria non sono distribuibili ai soci.
Le riserve facoltative sono quelle discrezionalmente disposte dall'assemblea ordinaria che approva il bilancio.
Gli utili di cui l'assemblea che approva il bilancio può disporre a favore dei soci sono costituiti perciò dagli utili distribuibili di esercizio e dagli utili accertati e non distribuiti dagli esercizi precedenti.
Il potere dispositivo dell'assemblea in tema di distribuzione degli utili può essere limitato da clausole statutarie che riconoscono a determinate categorie di azionisti il diritto alla percezione annuale di un dividendo minimo.
La società non può comunque pagare dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato. Né può procedere alla distribuzione di dividendi se negli esercizi precedenti si è verificata una perdita. Se gli azionisti erano in buona fede al momento della riscossione e i dividendi sono stati distribuiti in base ad un bilancio regolarmente approvato, questi possono trattenere i dividendi riscossi.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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