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I conferimenti e le altre forme di finanziamento delle s.r.l.

La riforma del 2003 stabilisce che possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Il versamento presso una banca del 25% dei conferimenti in denaro può essere sostituito da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria. È consentito il conferimento di prestazioni d'opere o servizi, ma il socio deve prestare idonea garanzia, rappresentata da una polizza o una fideiussione, nel caso questo non sia possibile, il socio viene considerato inadempiente.  Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legali iscritti nell'apposito registro. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo. Se i conferimenti sono fatti in natura devono essere conferiti al momento della sottoscrizione, normalmente viene stabilito un termine, se decorre inutilmente, gli amministratori hanno 2 alternative:
- proporre un'azione per ottenere l'adempimento (potrebbe però essere inutile se il socio non ha niente e i tempi e i costi sono eccessivamente onerosi);
- vendere le quote del socio moroso.
È facoltà della società vendere coattivamente le quote del socio costituito in mora. Se mancano offerte di acquisto da parte dei soci si procede alla vendita all'incanto (se previsto dallo statuto); in mancanza di compratori il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente (la s.r.l. non può acquisire proprie quote). In ogni caso il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci, ovvero al processo di formazione della volontà sociale. (in s.p.a si sarebbe parlato di diritto di voto e di intervento). Può non esserci il processo assembleare. Nelle S.r.l capita spesso che ci sia bisogno di liquidità, perché ha un capitale sociale basso e perché non fa appello al mercato del capitale di rischio. Spesso sono gli stessi soci che finanziano la società, sostanzialmente fanno un prestito, e dopo ottengono un rimborso. Il legislatore interviene stabilendo regole per la restituzione. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Perché questi soci sono postergati? Questa disciplina viene applicata quando il socio avrebbe dovuto versare un conferimento, e invece fa un finanziamento così potrà ottenere una restituzione.
Il rimborso dei finanziamenti dei soci alla società è subordinato al soddisfacimento degli altri creditori.
I finanziamenti possono avvenire: attraverso i soci, bancari, utili, aumento del capitale sociale, emissione di titoli di debito. L'atto costitutivo stabilisce chi può emettere titoli di debito, soci o amministratori, stabilisce i limiti, ma può anche non porre limiti, possono essere sottoscritti da banche, sim.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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