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Il diritto di voro dei soci cooperatori

Ogni socio persona fisica ha diritto ad un solo voto qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. Solo ai soci persone giuridiche possono essere attribuiti più voti (ma non oltre cinque).
Hanno diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni (si evita così di manipolare le maggioranze ammettendo un numero massiccio di soci all'ultimo momento). Il socio può farsi rappresentare in assemblea solo da altro socio e ciascun socio non può rappresentarne più di dieci; il voto può essere dato anche per corrispondenza.
I quorum costitutivi e deliberativi sono determinato dall'atto costitutivo.
Vi è la possibilità di una formazione progressiva della volontà assembleare attraverso il meccanismo delle assemblee separate (deliberano sulle stesse materie che formeranno oggetto dell'assemblea generale ed eleggono dei soci-delegati che parteciperanno a quest'ultima).

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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