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Incapacità e incompatibilità nell'attività di impresa

La capacità all'esercizio di attività d'impresa si acquista con la piena capacità di agire e quindi al compimento del diciottesimo anno di età. Si perde in seguito a interdizione o a inabilitazione. Il minore o l'incapace che esercita attività di impresa non acquista la qualità di imprenditore.
L'incompatibilità si ha con il divieto di esercizio di impresa commerciale posto a carico di coloro che esercitano determinati uffici o professioni (ad es. impiegati dello Stato, avvocati, notai). La violazione di tali divieti non impedisce l'acquisto della qualità di imprenditore commerciale, ma espone solo a sanzioni amministrative e ad un aggravamento delle sanzioni penali per bancarotta in caso di fallimento.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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