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Estinzione del contratto di appalto

L'appalto è contratto la cui esecuzione si protrae nel tempo e l'interesse del committente è di regola soddisfatto solo se l'opera è compiutamente realizzata. La prestazione dell'appaltatore è perciò di regola indivisibile.
Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il contratto si scioglie secondo i principi generali. Il committente è tenuto però a pagare la parte già compiuta (se utilizzabile).
Solo al committente è consentito di recedere dal contratto in corso d'opera anche senza invocare una giusta causa. Egli dovrà però indennizzare l'appaltatore delle spese effettuate e del mancato guadagno. La morte dell'appaltatore non scioglie il contratto, ma il committente può recedere se dubiti della buona esecuzione dell'opera da parte degli eredi.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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