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Il contratto di subfornitura

È un contratto con il quale le grandi imprese affidano ad altre imprese (di norma medio piccole) alcune fasi della lavorazione dei propri prodotti o la lavorazione di determinate componenti degli stessi o anche l'intero prodotto.
Si caratterizza per il fatto che il subfornitore agisce secondo le direttive del committente, si avvale delle tecnologie di quest'ultimo ed è assoggettato a controlli sulla qualità dei prodotti realizzati.
Si ha un contratto di subfornitura quando:
un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di un'impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dalla committente o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi;
le prestazioni del subfornitore devono essere conformi a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità.
È nullo il patto che consenta ad una delle parti di modificare unilateralmente le clausole del contratto di subfornitura. È inoltre nullo il patto che attribuisce a una delle parti di un contratto di subfornitura a esecuzione continuata o periodica la facoltà di recesso senza congruo preavviso.
Il subfornitore è responsabile del funzionamento e della qualità della parte o dell'assemblaggio da lui prodotti o del servizio reso. Non è invece responsabile per difetti di materiali o di attrezzi fornitigli dal committente.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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