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La disciplina generale dei contratti bancari

La legge 154/1992 ha introdotto una serie di obblighi di comportamento volti ad assicurare adeguata trasparenza alle condizioni contrattuali praticate dalle banche e dagli altri intermediari finanziari.
Le banche devono rendere note al pubblico le condizioni economiche delle condizioni e dei servizi offerti, mediante un avviso affisso nei locali e fogli informativi a disposizione dei clienti.
I contratti devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità.
La legge fissa un contenuto minimo obbligatorio dei contratti in modo da offrire al cliente un quadro chiaro delle condizioni economiche praticate dalla banca (sono nulle le clausole che prevedono condizioni economiche più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelle pubblicizzate).
Nei contratti di durata può essere pattuita la facoltà della banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (in presenza di un giustificato motivo). Le variazioni contrattuali devono essere comunicate al cliente, il quale può recedere senza spese entro 60 giorni dalla comunicazione (può esercitare questo diritto sempre, non solo in queste circostanze).
È fatto obbligo alla banca (nei contratti di durata) di fornire per iscritto, almeno una volta all'anno, un rendiconto e un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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