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Caratteri generali degli organismi di investimento collettivo

Gli organismi di investimento collettivo investono in strumenti finanziari o in altre attività di denaro raccolto fra il pubblico dei risparmiatori operando secondo criteri di gestione fondati sul principio della ripartizione dei rischi.
Consentono una gestione di massa del risparmio raccolto; consentono di attenuare i rischi dell'investimento azionario attraverso una diversificazione dei titoli in portafoglio. Inoltre, se l'organismo collettivo è di tipo aperto, è possibile ottenere in ogni momento il rimborso del capitale (incoraggiando così l'investimento azionario dei piccoli risparmiatori).
Gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono assumere due diverse forme giuridiche: fondi comuni di investimento e società di investimento a capitale variabile.
In entrambe le configurazioni è presente una s.p.a. che ha per oggetto l'investimento collettivo del risparmio raccolto secondo il principio della ripartizione dei rischi.
Nei fondi comuni gli investitori non diventano soci della società, ma le somme versate costituiscono un patrimonio autonomo (il fondo comune) da quello della società di gestione che lo amministra. Gli investitori ricevono quote di partecipazione al fondo. Nelle società di investimento a capitale variabile (Sicav) l'investimento da parte dei risparmiatori avviene attraverso al sottoscrizione delle azioni emesse da tale società. Quindi è lo stesso patrimonio della società ad essere investito in strumenti finanziari o altri beni. La variabilità del capitale sociale consente agli azionisti di recedere in ogni momento senza che occorra la riduzione del capitale.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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