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L'assicurazione contro i danni

L'assicurazione contro i danni copre i rischi cui sono esposti determinati beni o diritti dell'assicurato (assicurazione di cose); può coprire anche il rischio cui è esposto l'intero patrimonio (assicurazione di patrimoni).
Secondo il principio indennitario, può assicurarsi solo chi ha un interesse economico esposto al rischio dedotto in contratto.

L'assicuratore è tenuto a risarcire soltanto il danno effettivamente subito dall'assicurato in conseguenza del sinistro (costituito dalla sola perdita subita e non anche dal mancato guadagno).

L'indennizzo non può superare il valore che le cose danneggiate hanno al tempo del sinistro.
Nell'ipotesi che la cosa assicurata abbia al momento del sinistro un valore superiore a quello dichiarato nel contratto, i danni eccedenti la somma assicurata restano a carico dell'assicurato mentre l'assicuratore dovrà risarcire la parte proporzionale del rischio coperto (es. una cosa che vale 200 è assicurata per 100; se subisce un danno di 50, l'assicuratore corrisponderà 25).
È obbligo dell'assicurato dare un pronto avviso all'assicuratore del sinistro; deve inoltre fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. L'inosservanza dolosa di questi obblighi comporta la perdita del diritto di indennità.
Se sono state stipulate più assicurazioni per la copertura dello stesso rischio, l'assicurato deve rendere noti a ciascun assicuratore i contratti stipulati con gli altri e chiedere a ciascuno l'indennità dovuta secondo i rispettivi contratti, ma la somma complessiva riscossa non può superare l'entità del danno.
Diversa dalla pluralità di assicurazioni è la coassicurazione; si ha quando più assicuratori assumono ciascuno una quota del rischio dell'assicurato.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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