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I soci accomandanti e l'amministrazione della società

Gli accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari.
Non possono prendere decisioni autonomamente in merito alla condotta degli affari sociali.
Per quanto riguarda l'attività esterna, l'accomandante può concludere affari in nome della società in forza di procura speciale per singoli affari, ma non può agire di fronte a terzi come procuratore generale o institore. Se l'accomandante viola questo divieto risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente per tutte le obbligazioni sociali che siano imputabili alla società (in caso di fallimento, anch'egli sarà dichiarato fallito al pari degli accomandatari). È esposto inoltre all'esclusione dalla società, con decisione a maggioranza degli altri soci.
I soci accomandanti hanno il diritto di concorrere con gli accomandatari alla nomina e alla revoca degli amministratori, che avviene con il consenso di tutti i soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentano la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.
I soci accomandanti possono prestare la loro opera, manuale o intellettuale, all'interno della società sotto la direzione degli amministratori. Inoltre, se l'atto costitutivo lo consente, possono dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni, nonché compiere atti di ispezione e di controllo.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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