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La disciplina dei patrimoni destinati

Sono individuati uno o più patrimoni separati che rispondono solo delle obbligazioni relative a predeterminate e specifiche operazioni economiche. L'attuale disciplina offre due modelli di patrimoni destinati:
a) la s.p.a. può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, sia pure entro i limiti del 10% del proprio patrimonio netto;
b) la società può inoltre stipulare con i terzi un contratto di finanziamento di uno specifico affare, pattuendo che al rimborso totale o parziale di un finanziamento siano destinati i proventi dell'affare stesso o parte di essi.
La prima modalità (caso a) prevede la costituzione di un patrimonio destinato avviene con apposita deliberazione adottata dall'organo amministrativo della società a maggioranza assoluta. La delibera costitutiva deve contenere una serie di dati volti a consentire l'identificazione dell'affare, dei beni e dei rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato. La deliberazione deve essere verbalizzata da un notaio, è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese e diventa produttiva di effetti da quando sono decorsi sessanta giorni dall'iscrizione. Decorso tale termine si producono gli effetti della separazione patrimoniale. I creditori della società non possono più far valere alcun diritto sul patrimonio destinato al singolo affare. Nel contempo, delle obbligazioni contratte per realizzare lo specifico affare la società risponde di regola solo nei limiti del patrimonio destinato. Per ciascun patrimonio destinato dovranno essere tenuti separatamente i libri e le scritture contabili. Realizzato l'affare, o se lo stesso è divenuto impossibile, anche per fallimento della società, gli amministratori redigono un rendiconto finale che deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese (se permangono creditori insoddisfatti, questi possono chiedere entro novanta giorni la liquidazione del patrimonio destinato).
Più semplice è la disciplina dettata per la secondo modalità (caso b): contratto di finanziamento di uno specifico affare, con previsione che al rimborso totale o parziale del finanziamento sono destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dell'affare stesso. Il patrimonio separato è in tal caso formato dai proventi dell'affare, dai relativi frutti e dagli investimenti eventualmente effettuati in attesa del rimborso al finanziatore. Delle obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde esclusivamente il patrimonio separato. In alternativa, se il fallimento della società non impedisce la realizzazione dell'operazione, il curatore può decidere di subentrare nel contratto assumendone gli oneri relativi.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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