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Caratteristiche dei titoli nominativi

Titoli nominativi: sono a legittimazione nominale ad esempio obbligazioni, titoli del debito pubblico, azioni di società. Sono intestati ad una persona determinata, l'intestazione deve risultare dal titolo e da un apposito registro tenuto dall'emittente: la doppia intestazione è il presupposto della legittimazione all' esercizio del diritto.
La doppia annotazione può avvenire secondo due diverse procedure: il transfer ed il trasferimento mediante girata. Il transfer è il cambiamento contestuale delle due intestazioni o rilascio di un nuovo titolo a cura del mittente. Se a proporla è l'alienante dovrà provare la propria identità e la propria capacità di disporre; se a richiederla è l'acquirente dovrà esibire il titolo e dimostrare l'acquisto del titolo. Il trasferimento mediante girata: l'annotazione sul titolo e' fatta dall'alienante, quella sul registro dall'emittente e si rende necessaria solo quando l'acquirente voglia esercitare i relativi diritti; nel frattempo l'acquirente può trasferire ad altri il titolo mediante ulteriore girata:
-la girata dei titoli nominativi non può mai essere in bianco
-la girata deve essere sempre autenticata da notaio o da agente di cambio
-la girata del titolo nominativo attribuisce esclusivamente la legittimazione ad ottenere l'annotazione del trasferimento nel registro dell'emittente: solo a seguito di questa il giratario consegue la legittimazione dei diritti inerenti al titolo.
A colui che ha involontariamente perso il possesso del titolo per smarrimento sottrazione o distruzione, la legge consente dei rimedi che permettono di svincolare l'esercizio del diritto dal possesso del titolo. Tali rimedi sono diversi a seconda che si tratti di: titoli all'ordine e nominativi o titoli al portatore. Per i primi si utilizza l'ammortamento: è una dichiarazione giudiziale che il titolo originario non è più strumento di legittimazione. Consiste nella denunzia al debitore della perdita del titolo e contestuale ricorso, al presidente del Tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile, per l'ammortamento del titolo, si prosegue con gli accertamenti del tribunale sulla verità dei fatti: decreto di ammortamento e pubblicazione del decreto sulla gazzetta ufficiale, infine la notifica del decreto al debitore: impedisce che il debitore venga liberato se paga al detentore del titolo. È possibile l'opposizione del detentore del titolo entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L'opposizione può essere accolta e si revoca il decreto, oppure respinta ed il decreto di ammortamento diventa definitivo.
Ma la procedura di ammortamento non è prevista per i titoli al portatore, tuttavia nel caso di distruzione del titolo il possessore che fornisca la prova della distruzione ha diritto ad ottenere dall'emittente il rilascio di un duplicato; nel caso di smarrimento o sottrazione chi ha subito l'evento e lo abbia denunziato all'emittente fornendone la prova, ha diritto ad ottenere la prestazione decorso il termine di prescrizione del titolo.

Tratto da I TITOLI DI CREDITO di Alexandra Bozzanca
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