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Il principio di legalità


La sua premessa storica e ideologica sta, naturalmente, nella supremazia della legge sull’attività amministrativa e su quella giurisdizionale.
Legalità, quindi, significa sottoposizione del provvedimento amministrativo e della sentenza alla legge del Parlamento, della quale costituiscono applicazione (o esecuzione), e comporta, per la sua realizzazione, che esistano rimedi e/o strumenti idonei a prevenire ed eventualmente reprimere le violazioni.
Il principio di legalità comporta non soltanto l’effettiva subordinazione alla legge dell’attività amministrativa e di quella giurisdizionale, ma anche, e soprattutto, la necessità che il legislatore intervenga a stabilire le condizioni nelle quali i diritti dei singoli possono essere incisi da parte della pubblica autorità ed i limiti procedurali e sostanziali della sua azione (principio di legalità sostanziale).
Che il principio di legalità, in tutti i suoi settori e in tutte le forme in cui si manifesta nell’ordinamento, sia una garanzia, è appena il caso di sottolinearlo: garanzia dei diritti che la legge riconosce, quando interessa l’attività amministrativa e quella giurisdizionale; garanzia politica delle minoranze parlamentari, allorché esso interessi il rapporto tra le fonti ed in particolare tra la legge e gli atti normativi (primari e secondari) dell’esecutivo.
Non vi è opposizione, ma complementarità tra legalità e preferenza della legge, l’una inibendo autonomi interventi delle fonti subordinate, l’altra vietando che questi interventi possano sovrapporsi a quelli legislativi.

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