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L’estinzione delle norme giuridiche


Gli strumenti ora delineati per la composizione delle antinomie, pur riguardando vicende che attengono all’interpretazione e all’applicazione delle norme, presuppongono, a loro volta, fattori normativi che determinano la creazione, la modificazione e l’estinzione delle norme giuridiche e che quindi interessano la loro stessa “esistenza”.
Tuttavia solo in due ipotesi sembra che la vicenda relativa all’esistenza della norma giuridica possieda una sua indiscutibile oggettività, parlandosi addirittura della sua estinzione:
a. quando essa sia oggetto di un’abrogazione esplicita o a seguito di referendum;
b. quando essa sia, direttamente o attraverso l’atto normativo che l’ha prodotta, colpita da un giudizio di illegittimità che ne determina l’annullamento, o comunque da una pronuncia giurisdizionale, cui segua il divieto di darle applicazione.
Nella prima l’abrogazione espressa o il referendum concretano vicende che incidono sull’esistenza della norma, ma nel limitato senso di impedire che essa riceva applicazione ai rapporti successivi; mentre nella seconda, l’annullamento e l’inapplicabilità della norma ne determinano sicuramente l’estinzione, in quanto le impediscono ogni applicazione anche con riferimento ai rapporti pregressi.
Soltanto in quest’ultimo caso è dunque coretto parlare di estinzione della norma giuridica, in quanto nel precedente si è soltanto in presenza della delimitazione cronologica della sua applicabilità.

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