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Il procedimento di formazione delle leggi statali ordinarie


Il procedimento di formazione delle leggi ordinarie è disciplinato nelle linee fondamentali dalla Costituzione (artt. da 71 a 74) e dalla stessa rimesso per i restanti profili ai regolamenti parlamentari.
Dalla disciplina emerge un’articolazione in 5 fasi del procedimento stesso: iniziativa, istruttoria, deliberazione, promulgazione e pubblicazione.
Tra la terza e la quarta fase può invero inserirsi un’ulteriore subprocedimento, allorché il Capo dello Stato, prima della promulgazione, chieda alle Camere, con messaggio motivato, una nuova deliberazione.
Relativamente all’iniziativa l’art. 71 cost. non solo indica i soggetti che ne sono titolari (Governo, ciascun parlamentare e frazione del corpo elettorale), ma rinvia specificamente a norme costituzionali l’individuazione degli “organi” e degli “enti” titolari del relativo potere (che sono stati identificati nel CNEL e in ciascun Consiglio regionale).
In base all’art. 712 cost. ogni tipo di proposta di legge viene esercitata attraverso la presentazione di “un progetto redatto in articoli”.
Ora, secondo i principi e secondo quanto stabilisce l’art. 721 cost., l’esercizio del potere di iniziativa attiva il procedimento e determina il dovere della Camera, alla quale il progetto sia presentato, di esprimersi sul medesimo, approvandolo o respingendolo.
In realtà, nella prassi tali disposizioni sono disattese e l’unico effetto dell’iniziativa è quello di determinare l’assegnazione del progetto alla commissione competente per materia, restando l’ulteriore fase affidata all’impulso delle forze politiche che ne hanno interesse.

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