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I limiti della legge ordinaria


L’art. 70 cost. nel momento in cui attribuisce al Parlamento la funzione legislativa, gli impedisce di disporre di tale funzione, sia nel senso di istituire fonti concorrenziali rispetto alla legge, sia in quello di stabilire a carico del legislatore futuro condizioni di legittimità ulteriori rispetto a quelle discendenti dal testo costituzionale.
Da ciò deriva la duplice conseguenza che il sistema delle fonti primarie è “chiuso” a livello costituzionale e che gli unici limiti che il legislatore incontra sono quelli costituzionali.
Accanto all’ipotesi in cui la Costituzione stessa stabilisca limiti di contenuto all’attività legislativa e a quella in cui essa rimetta ad altre fonti la loro individuazione, v’è quella in cui il limite discende dal modo stesso in cui la Costituzione configura la funzione legislativa.
La prima ipotesi non necessita di particolare illustrazione: essa si realizza allorché la Costituzione prescriva o vieti alle leggi un certo contenuto, onde la violazione della norma costituzionale determina l’invalidità della legge.
La seconda rinvia al fenomeno delle norme interposte, per il quale la validità della fonte legislativa è subordinata al rispetto di norme cui la Costituzione espressamente o implicitamente rinvia: tale il caso del decreto legislativo nei confronti della legge di delegazione.
In altri termini, l’eventuale contrasto della fonte ordinaria con la norma interposta determina una fattispecie d’invalidità indiretta, comunque riconducibile alla norma costituzionale.
Più delicato è, infine, il caso del vizio funzionale della legge, tradizionalmente ricollegato all’eccesso di potere legislativo: il principio di ragionevolezza è il canone generale di valutazione dell’attività legislativa e della coerenza dell’intero sistema.
Premesso, dunque, che in una Costituzione come la nostra soltanto le norme costituzionali possono stabilire limiti inderogabili per il legislatore e che una diversa soluzione finirebbe col porsi in insanabile contrasto con l’art. 70 cost., il riferimento al principio di ragionevolezza può consentire di misurare la validità delle norme legislative alla stregua di quel canone con riferimento alle altre norme del medesimo rango.
Ad esempio, sebbene la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia, a più riprese, ribadito che quello dell’irretroattività è un limite costituzionale soltanto per le norme penali incriminatrici, è pur vero che esso costituisce un principio generale, la cui deroga è ammissibile solo se razionalmente giustificata.

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