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I testi unici in giurisprudenza


Una delle più frequenti applicazioni dell’istituto della delegazione legislativa trova luogo nella formazione di atti, detti testi unici, chiamati a raccogliere e riordinare tutta la legislazione vigente in un determinato settore.
La raccolta, in base ai poteri di cui dispone l’autorità chiamata ad effettuarla, può essere limitata a riprodurre, coordinandole, le norme vigenti, ovvero può comportare modifiche, più o meno incisive, delle stesse.
Nel primo caso non si sarebbe in presenza di un vero e proprio esercizio di potestà legislativa, costituendo il testo unico una semplice pubblicazione senza efficacia vincolante delle disposizioni in esso raccolte (c.d. testi unici meramente compilativi).
Nel secondo, invece, il testo unico sarebbe espressione di vera e propria potestà legislativa con conseguente novazione della fonte e delle disposizioni in esso riportate (c.d. testi unici innovativi), onde sarebbe necessario che l’autorità che vi provvede disponga, a titolo proprio o in base ad una delega, della corrispondente potestà.
Nella prassi più recente si assiste all’affidamento al Governo del potere di formare testi unici, anche attraverso l’attribuzione di potestà regolamentare; così ipotizzando che con apposito regolamento possa provvedersi sia alla delegificazione delle previgenti norme legislative, sia alla loro raccolta in testo unico.

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