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La legge di conversione: la riunione delle camere


Se le Camere sono sciolte, l’art. 772 cost. dispone che esse siano appositamente convocate e si riuniscano entro 5 giorni.
Il mancato adempimento di tale obbligo non può evidentemente determinare alcuna conseguenza sull’efficacia del decreto, ma semmai provocare la convocazione straordinaria delle Camere.
Come pure non sono ravvisabili conseguenze sulla sorte del decreto se le Camere, ancorché convocate, non si riuniscano o la loro riunione non sia valida a causa del mancato raggiungimento del numero legale.
Il riferimento alle Camere sciolte conferma l’ammissibilità, largamente avvalorata dalla prassi, dell’emanazione di decreti-legge anche nel periodo tra lo scioglimento delle Camere e la prima convocazione delle nuove.
Avvenuta la presentazione del decreto, si è posto l’interrogativo se possa ammettersi il ritiro da parte del Governo del disegno di legge di conversione allo scopo di produrre l’effetto della sua immediata decadenza.
L’opinione prevalente è nel senso affermativo, ammettendosi il ritiro del disegno di legge di conversione alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui sia esercitabile il potere di ritiro dei disegni di legge.

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