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La disciplina dei regolamenti dell’esecutivo


Con riferimento al dato puramente formale, vanno distinti i regolamenti governativi, deliberati dal Consiglio dei Ministri ed emanati con decreto del Presidente della Repubblica, dai regolamenti ministeriali ed interministeriali, emanati dal singolo Ministro o di concerto con uno o più Ministri.
Gli uni e gli altri devono essere preceduti dal parere del Consiglio di Stato e sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei Conti; devono, inoltre, essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Dal punto di vista del loro contenuto, ai regolamenti governativi è assegnato il compito di disciplinare l’esecuzione delle leggi, dei decreti legislativi e dei regolamenti comunitari (regolamenti di esecuzione); l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, fuori dalle materie di competenza regionale (regolamenti di attuazione); le materie non riservate alla legge e non disciplinate da leggi o atti con forza di legge (regolamenti indipendenti); infine l’organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge (regolamenti di organizzazione).
I regolamenti di attuazione della legge comunitaria e delle direttive ivi richiamate, acquistano capacità delegificanti.
Quanto ai regolamenti ministeriali ed interministeriali, essi possono essere adottati soltanto nelle materie di competenza delle amministrazioni interessate, previa esplicita attribuzione legislativa del relativo potere ed hanno carattere subordinato ai regolamenti governativi.

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