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I regolamenti delle autorità amministrative indipendenti


E’ fenomeno relativamente recente la creazione nel nostro ordinamento di numerose autorità amministrative indipendenti per lo svolgimento di compiti di particolare delicatezza, nei quali si avverte l’esigenza che le funzioni di controllo e di regolazione delle attività di soggetti privati e pubblici siano affidate ad autorità non legate all’esecutivo, ed in genere al potere politico.
All’indipendenza, anche organizzativa, che la legge assicura a dette amministrazioni, si ricollega, in misura più meno accentuata nei diversi casi, l’attribuzione di una potestà normativa secondaria che, oltre a contemplare regolamenti di organizzazione e di esecuzione delle leggi vigenti, include talvolta veri e propri regolamenti “indipendenti”.
In un caso viene attribuito all’autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il potere di emanare un regolamento alla cui entrata in vigore viene ricollegata l’abrogazione di previgenti norme legislative.
I problemi sollevati in dottrina non sono soltanto quelli relativi alla preferenza e alla riserva di legge, ma riguardano anche il profilo più generale dell’attribuzione di così rilevanti poteri ad autorità sottratte al circuito democratico-rappresentativo.
Inoltre, come è stato di recente osservato, poiché il potere normativo di queste autorità è indubbiamente ascrivibile allo Stato, si pone subito l’interrogativo sulla sua sopravvivenza all’art. 117 cost. in tutti i casi in cui il suo esercizio non possa essere inquadrato nell’ambito delle materie di competenza esclusiva dello Stato.

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